Nuovo Regolamento UE sul De Minimis
20 dicembre 2023
Dal 1° gennaio 2024, il nuovo Regolamento “De Minimis” - Reg. UE n. 2023/2831 - entrerà in vigore.
Gli aiuti de minimis sono degli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza la notifica preventiva alla Commissione Europea, con lo scopo di permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese.
Tra le novità introdotte dal nuovo Regolamento si segnalano:
- l’aumento del massimale per “impresa unica” da 200.000 euro a 300.000 euro, sempre relativo alle tre annualità. S'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
- l’innalzamento da 500.000 a 750.000 euro per le imprese che forniscono Servizi di interesse economico generale, nell’arco di tre esercizi finanziari;
- l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese.
L’incremento deriva dall’esperienza acquisita nell’applicazione del precedente regolamento (n. 1407/2013) e tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore di tale regolamento e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento.
Il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2030. Ne sono esclusi ai settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.