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STARTUP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE: QUAL E' LA DIFFERENZA?

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Hai mai sentito parlare di startup innovativa? E di PMI innovativa? Magari hai pure pensato che entrambi i termini si riferiscano allo stesso concetto. Sbagliato!

In realtà, queste due tipologie di imprese si differenziano per alcuni importanti criteri, che approfondiamo insieme in questo articolo.

 

STARTUP INNOVATIVE

Che cosa sono?

Le startup innovative, la cui definizione è stata introdotta in Italia con il Decreto Legge n.179/2012, sono imprese di nuova costituzione che operano nell’ambito dell’innovazione tecnologica. La normativa non pone nessun limite alla tipologia settoriale, ma è aperta a tutto il mondo produttivo.

Quali sono i requisiti per definire un’impresa una “startup innovativa”?

  • l’età: non più di cinque anni di vita
  • la sede principale: in Italia, o in un Paese dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale nel nostro Paese
  • il valore annuo della produzione: inferiore a € 5 milioni
  • gli utili: l’azienda in oggetto non li distribuisce e non li ha mai distribuiti
  • l'oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
  • la modalità di costituzione: la startup innovativa non è nata da fusione, scissione societaria o a seguito di una cessione di azienda o di ramo di azienda.

Altri criteri che consentono a un’impresa di beneficiare dello status di startup innovativa sono:

  • una quota pari al 15% del valore maggiore tra quello del fatturato e dei costi annui ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo
  • la forza lavoro complessiva, costituita per almeno un terzo da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno due terzi da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale
  • l'essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale), oppure di un programma per elaboratore ordinario registrato.

Se l’azienda possiede almeno uno di questi tre criteri, allora possiamo definirla una startup innovativa.

 

PMI INNOVATIVE

Che cosa sono?

Come per le startup, anche alle PMI innovative la normativa non pone restrizioni settoriali, purché le imprese in questione siano caratterizzate da una componente innovativa. Inoltre, le PMI innovative non hanno vincoli anagrafici, a differenza delle startup che non devono essere costituite da più di cinque anni.

Prima di essere innovativa, però, l’impresa deve essere innanzitutto una PMI e, per essere definita tale, l’azienda deve:

  • occupare meno di 250 persone
  • avere un fatturato annuo che non superi i € 50 milioni
  • possedere un bilancio che non superi i € 43 milioni.

Quali sono i requisiti per definire una PMI “innovativa”?

  • la tipologia di costituzione: come società di capitali, anche in forma cooperativa
  • la sede principale: in Italia o in un altro Paese membro dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale nel nostro Paese
  • il bilancio: l’azienda deve essere in possesso della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione
  • le azioni: la PMI non deve possedere azioni in un mercato regolamentato
  • il Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative: le PMI innovative non sono iscritte nella sezione speciale

Il contenuto innovativo dell’impresa, invece, è identificato con il possesso di almeno due dei seguenti criteri:

  • volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione: pari ad almeno il 3% del maggiore tra costi e valore della produzione
  • Impiego come dipendenti o collaboratori: una quota pari ad almeno un quinto della forza lavoro complessiva di dottorandi, dottori di ricerca, laureati, ricercatori o, in alternativa, una quota di almeno un terzo del personale in possesso di laurea magistrale
  • l'essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale attinente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

 

In conclusione, benché le due tipologie di imprese siano molto simili tra di loro, presentano quattro differenze sostanziali:

1. la data di costituzione: per le PMI innovative non vi sono delimitazioni temporali, mentre le startup devono essere costituite da non più di 5 anni

2. l’oggetto sociale: una startup innovativa ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, mentre per le PMI innovative non vi sono restrizioni su questo

3. l’ordine di dimensione: il valore di produzione annuo delle startup innovative deve essere inferiore ai € 5 milioni. Le PMI innovative, invece, devono essere imprese di piccola e media dimensione ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, quindi attività il cui fatturato annuo non superi i € 50 milioni o il cui bilancio totale non superi i € 43 milioni, e il cui numero di dipendenti risulti inferiore a 250 persone.

4. i requisiti di innovatività: startup e PMI innovative hanno l’obbligo di rispettare alcuni requisiti specifici di innovatività riguardanti brevetti specifici, titolarità del personale e volume degli investimenti in ricerca e sviluppo. Per le startup è richiesto il possesso di almeno uno dei tre requisiti prestabiliti, le PMI devono invece presentarne almeno due.

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