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Finanza per tutti

Transizione 4.0 o Transizione 5.0: una guida per valutare l’incentivo migliore

30 maggio 2024

 

Il 2024 e il 2025 vedranno attivi in contemporanea due piani di incentivi diversi: il Piano Transizione 4.0 e il Piano Transizione 5.0.

I due piani hanno obiettivi distinti: il primo vuole sostenere la transizione digitale delle imprese, il secondo vuole sostenere quella ecologica.

Tuttavia, hanno anche delle somiglianze, perché entrambi prevedono un investimento in un bene strumentale “4.0”.

I vantaggi sono differenti, il Piano Transizione 5.0 offre aliquote più alte, fino al 45%, contro il 20% di aliquota massima del 4.0, ma anche requisiti e complessità procedurale maggiori.

In questo articolo cercheremo di capire, per le aziende che possano accedere a entrambi gli incentivi, quando e quanto sia conveniente puntare sul 5.0 e quando invece sia meglio optare per il 4.0.

L' investimento produce risparmio energetico?

Ricordiamo che i due piani sono alternativi: non si possono usare insieme i due incentivi.

La questione della scelta si pone solo per chi pensa di avere i requisiti necessari per accedere ai benefici del piano Transizione 5.0, visto che in quel caso avrebbe sicuramente anche i (minori) requisiti richiesti per il piano Transizione 4.0.

Non vale invece il contrario.

Per accedere al Piano 5.0, infatti, non basta fare un investimento in beni strumentali avanzati, rispettare i requisiti e le condizioni previste e interconnetterli, è necessario anche che questo investimento porti a un risparmio energetico sui consumi della struttura produttiva o sul processo interessato dall’investimento.

Il primo punto da tenere a mente è quindi il seguente: se il nostro investimento non riesce a produrre risparmio energetico sui consumi ci dobbiamo “accontentare” del piano Transizione 4.0.

L'azienda è in grado di dimostrare il risparmio energetico?

Consideriamo il caso in cui il nostro progetto di investimento riesca a produrre risparmi nelle misure minime previste dalla legge: 3% sui consumi dell’intera struttura produttiva o 6% sul processo interessato.

A questo punto la domanda è se siamo capaci di dimostrare il risparmio energetico.

Ricordiamo infatti che il Piano Transizione 5.0 richiede che nella certificazione ex ante il soggetto certificatore dimostri il risparmio conseguito, espresso in TEP, confrontando la stima dei consumi futuri del processo aggiornato con l’introduzione del nuovo bene con la media dei consumi dello stesso processo nell’anno precedente.

Questo significa quindi avere uno storico delle misurazioni sul processo interessato ed essere capaci di stimare in maniera corretta i futuri consumi.

Se l’azienda fosse di nuova costituzione o il processo di nuova introduzione, bisognerebbe fare riferimento a uno “scenario controfattuale”, cioè a uno scenario che considera, per confronto, la struttura produttiva ovvero i processi interessati dotati, al posto dei beni oggetto del progetto di innovazione, di sistemi o tecnologie che, alla data di avvio della realizzazione del progetto, siano le alternative disponibili sul mercato sotto il profilo tecnico ed economico.

Il secondo punto da ricordare è che i risparmi devono essere dimostrabili.

Vale qui la pena ricordare anche che nella certificazione e comunicazione ex post non è richiesta la dimostrazione dell’effettivo risparmio energetico. Questo però non vuol dire che i risparmi non debbano essere dimostrati, anzi: il GSE, dopo i controlli formali sulle certificazioni, farà dei controlli a campione proprio per verificare la corrispondenza dei dati inseriti nelle certificazioni con la realtà dei fatti. Non solo: il mantenimento dei requisiti è previsto debba durare per 5 anni.

Il Piano Transizione 5.0 richiede quindi un'attenta valutazione economica preliminare di convenienza costi-benefici

L'azienda ha degli investimenti in rinnovabili o formazione da aggiungere all'investimento?

Finora abbiamo considerato solo la parte di investimenti in beni strumentali, che, come abbiamo visto, è comune ai due piani, seppure con alcune differenze.

A fronte di un investimento su un macchinario da 50.000 euro, il beneficio passa da 10.000 euro previsti dal piano Transizione 4.0 a 22.500 euro se si riesce a ottenere l’aliquota massima del 45% prevista dal piano Transizione 5.0.

Non ci sono molti dubbi che il vero plus offerto dal piano Transizione 5.0 lo abbiamo se, alla parte dei macchinari, possiamo aggiungere almeno uno dei due benefici cosiddetti “trainati”: gli investimenti in rinnovabili o formazione. Si tratta di investimenti che si possono usare solo se si ha un investimento in beni strumentali.

Il vantaggio è che per questi due tipi di investimenti trainati non serve dimostrare risparmio energetico.

  • Per le rinnovabili, bisogna tener conto che deve trattarsi di sistemi di produzione di energia finalizzati all’autoconsumo (non quindi alla reimmissione in rete, ma fortunatamente sono inclusi i sistemi di stoccaggio) e che, nel caso dei pannelli fotovoltaici, deve trattarsi di pannelli prodotti in Europa con a livello di modulo superiore al 21,5%. Per quelli con efficienza superiore al 23,5% o al 24% si ha diritto a una maggiorazione dell’incentivo (sulla sola parte dei pannelli) rispettivamente del 20% o del 40%. Inoltre in sede di conversione è stato introdotto un limite alla spesa per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo. Il limite impone una proporzionalità tra l’energia erogata dal sistema e la spesa agevolata. In parole semplici, più sarà “potente” l’impianto fotovoltaico, maggiore sarà il limite delle spese ammesse.
  • Per la formazione c’è un vincolo che limita questi investimenti al 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e fino a un massimo di 300 mila euro. Inoltre la formazione deve essere relativa alle tecnologie introdotte nel processo interessato dai nuovi investimenti.

Se si rimane dentro questi limiti, queste spese si sommano all'investimento, facendo aumentare l’ammontare dell’incentivo.

Non esiste un vincolo tra l’ammontare degli investimenti in beni strumentali e quelli in rinnovabili, per cui è possibile anche fare, per esempio, un investimento di 500.000 euro in rinnovabili a fronte di un investimento di 50.000 euro in un macchinario e di 5.000 euro in formazione. In questo caso, sempre per esempio, il beneficio del piano Transizione 4.0 sarebbe di solo 10.000 euro (il 20% di 50.000 euro), mentre col piano Transizione 5.0 saliremmo a ben 249.750 euro, cioè il 45% (aliquota massima per investimenti fino a 2,5 milioni che generano risparmi di almeno il 10% sulla struttura produttiva o del 15% sul processo interessato) dei 555.000 euro di investimento.

Se la parte delle rinnovabili fosse fatta di pannelli ad altissima efficienza (superiore al 24%), allora sui 500.000 euro di rinnovabili l’aliquota passerebbe dal 45% al 63% grazie alla maggiorazione del 40%, portando così il beneficio complessivo a ben 339.750 euro.

Appare quindi chiaro che la possibilità di sommare all'investimento i cosiddetti investimenti trainati può rendere più conveniente il piano Transizione 5.0, compensando anche la grande mole di passaggi burocratici.

Vantaggi maggiori per investimenti più alti

Fin qui abbiamo fatto esempi su casi di investimenti che rientrano nella prima fascia, quella che arriva a 2,5 milioni di euro.

Un altro dei vantaggi offerti dal piano Transizione 5.0 è poi l’allargamento della terza fascia, quella prevista per gli investimenti superiori ai 10 milioni di euro.

Questa fascia nel caso del piano Transizione 4.0, permette di accedere all’incentivo per investimenti fino a 20 milioni, mentre nel caso del piano Transizione 5.0 il limite massimo è stato portato a 50 milioni.

Facciamo un esempio numerico del vantaggio totale del beneficio: limitandoci ai soli beni strumentali, per un investimento di 50 milioni, il piano Transizione 4.0 offre un beneficio totale di 1.750.000 euro. Il piano Transizione 5.0 offre invece un beneficio di 4 milioni se si è nella prima classe di risparmio energetico, 6,5 milioni se si è nella seconda classe e ben 9 milioni se si è nella terza classe di risparmio energetico. Stiamo cioè parlando di un beneficio che può essere anche cinque volte maggiore. Questo beneficio, come abbiamo visto, può essere poi ancora maggiore se nel pacchetto ci sono pannelli fotovoltaici con elevata efficienza.

Il piano Transizione 5.0 fa tanto discutere quindi perché ha un beneficio potenziale molto maggiore del piano Transizione 4.0.

Eppure, non è tutto facile come sembra. Come abbiamo accennato, la parte di oneri procedurali e burocratici, le certificazioni, le comunicazioni, le rendicontazioni è molto più pesante.

Inoltre il tempo a disposizione è molto meno: mentre per il piano Transizione 4.0 sono ammessi anche ordini fatti il 31 dicembre 2025 purché la consegna avvenga entro giugno 2026 (e non si escludono proroghe dei termini se non di tutta la misura), per il piano Transizione 5.0 tutte le pratiche, comprese quelle relative all’interconnessione, devono essere completate entro il 31/12/2025.

La scelta giusta dipende da vari fattori: se si tratta di un progetto di investimento che porta ad un risparmio energetico, se nei piani di investimento c’è una parte importante di rinnovabili, se l’azienda ha un sistema di misurazione consolidato e una struttura interna (o un partner) in grado di dare il supporto burocratico e operativo necessario, allora il piano Transizione 5.0 è certamente un’opportunità da non perdere.

Negli altri casi, il piano Transizione 4.0 non ci lascerà certamente delusi.

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