IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
PAROLA ALL'ESPERTO
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è oggetto di forte interesse negli ultimi mesi, soprattutto a fronte degli aspetti significativi in tema di responsabilità introdotti dalla nuova normativa: siamo andati a trovare Tiziano Piccioli Cappelli, Responsabile Consulenza Bancaria e Valutazione Rating Italfinance Group, per capire meglio quali sono gli obblighi e le responsabilità imposte dal nuovo Codice.
I: “Ciao Tiziano, cosa ci puoi dire in merito alle ultime novità introdotte dalla normativa?”
T: “Innanzitutto, mentre la maggior parte degli imprenditori si preoccupa di sapere quali parametri per l’identificazione delle imprese che dovranno nominare l’Organo di Controllo saranno confermati, il Nuovo Codice, entrato in vigore il 14 febbraio, ha precisato ulteriormente quali sono le responsabilità in capo agli Amministratori, e le ha appesantite in modo significativo.”
I: “In che modo?”
T:” Il Codice impone all’Organo Amministrativo di adottare modelli organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente i segnali che facciano sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come entità in funzionamento. Se prendiamo infatti il nuovo articolo 2086 C.C. - doveri dell’imprenditore - leggiamo:
“L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
I:”E in tema di obblighi e responsabilità?”
T:”Più nello specifico, l’articolo 2476, 6° comma, C.C. impone agli Amministratori sia l’obbligo di nominare l’Organo di Controllo sia di definire precise responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi riguardanti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Inoltre, l’art. 2486 C.C. specifica che il danno risarcibile, in caso di inosservanza, è pari alla differenza tra patrimonio netto - alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura - e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’2484 C.C., detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un sistema di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Non so se mi sono spiegato bene.”
I:”Abbastanza, direi che dopo quest’intervista dovremo studiare in modo più approfondito il Codice”
T:”Concordo. A ciò aggiungiamo che l’Organo di Controllo, che dovrà essere nominato entro il 16 dicembre 2019, ha l’obbligo di verificare che l’Organo Amministrativo valuti:
- la sussistenza dell’equilibrio patrimoniale-economico-finanziario;
- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo;
- l’andamento della gestione.
Se emergono indizi di crisi, l’Organo di Controllo deve comunicare entro 30 giorni all’Organo Amministrativo le iniziative da intraprendere per superare lo stato di crisi. In caso di omessa o inadeguata risposta o in caso di mancata adozione delle misure volte a superare lo stato di crisi, l’Organo di Controllo lo comunica entro 60 giorni alla Camera di Commercio. Tale Organo, in caso di omessa adozione della suddetta procedura, è responsabile in solido con l’Organo Amministrativo verso i creditori sociali del danno arrecato.”
I:”Perfetto Tiziano, grazie mille per la spiegazione esaustiva! Ci vediamo alla prossima, quando analizzeremo insieme la procedura da seguire per dichiarare l’allerta di crisi di un’azienda.”
Clicca qui per leggere l’intervista sulla Procedura per l’Analisi dell’Allerta di Crisi.
